ANGEA ONLUS

ASSOCIAZIONE NAZIONALE GENITORI ECZEMA ATOPICO - ONLUS

STATUTO SOCIALE

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE E’ costituita, un’Associazione denominata ’Associazione Nazionale Genitori Eczema Atopico - ONLUS’ in sigla ’ANGEA’.
Alla presente ONLUS si applicano tutte le disposizioni previste dal D.lgs. N.460/97 e successivi decreti correttivi e modificativi.

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ARTICOLO 2 - SEDE L’Associazione ha sede legale in Torino, C. so Unione Sovietica n.246, e potrà istituire sedi e riferimenti sociali in ogni Provincia Italiana secondo lo specifico regolamento interno che costituisce parte integrante del presente Statuto.

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ARTICOLO 3 - SCOPI ED OGGETTO SOCIALE L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Provincie autonome e dagli Enti locali nel campo dell’assistenza sociale e socio-sanitaria, prevalentemente a favore di genitori e famiglie di soggetti affetti da Eczema atopico, con l’apporto originale determinante e prevalente dell’attività di volontariato prestata per suo tramite dai suoi associati, in modo personale, spontaneo, gratuito e senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per i fini di solidarietà.
Gli associati non possono ricevere alcuna retribuzione per la loro attività di volontariato, nemmeno dai beneficiari di detta attività, possono ricevere soltanto rimborsi delle spese effettivamente sostenute, nei limiti fissati dalla legge e stabiliti dagli organi dell’Associazione.
L’Associazione, in particolare, nel proprio ambito territoriale ha lo scopo:

  • - di dare ai genitori dei bambini affetti da Eczema Atopico la possibilità di conoscersi e riunirsi periodicamente, al fine di favorire lo scambio di informazioni e la condivisione delle esperienze comuni riguardanti la malattia dei figli;
  • - di offrire ai genitori dei bambini con Eczema Atopico periodici seminari di aggiornamento, nell’ambito di una formazione ed educazione permanente delle famiglie su patogenesi e terapia della malattia;
  • - di offrire ai genitori e ai bambini affetti da Eczema Atopico un supporto psicologico, in particolar modo qualora la malattia sia di particolare gravità e/o sottenda anche una allergia alimentare, soprattutto se multipla.
L’Associazione, in particolare, in riferimento ai bambini con Eczema Atopico e allergia alimentare ha lo scopo e si propone di:
  • - sensibilizzare gli operatori scolastici (Nidi, Scuole materne ed elementari) sulle problematiche inerenti l’allergia alimentare e sulla necessità di un attento controllo dei bambini allergici ad alimenti, al fine di evitare assunzioni accidentali; istruire detti operatori sugli interventi di primo soccorso qualora esse si verificassero;
  • - sensibilizzare gli addetti alle mense scolastiche e delle ristorazioni in genere, sulla necessità di preparare i cibi destinati a bambini allergici in pentole e padelle a parte, al fine di evitare contaminazioni con alimenti cui essi sono allergici;
  • - sensibilizzare le aziende produttrici e/o distributrici di prodotti alimentari affinchè dettaglino sulle confezioni tutti gli ingredienti in essi contenuti, ivi compresi additivi, coloranti e conservanti; in particolare ottenere che venga specificata con chiarezza la presenza di proteine del latte nel prodotto alimentare (spesso indicate come ‘caseina’, ‘caseinato’, ecc.), che possono indurre in errore il genitore del bambino allergico alle suddette proteine al momento dell’acquisto;
  • - in riferimento al punto precedente, stilare quindi un elenco scritto dei prodotti del commercio che non contengono con certezza gli allergeni cosiddetti maggiori (latte, uovo, gliadina, soia), al fine di consentire ai genitori del bambino allergico di reperirli più facilmente e di acquistarli con maggiore tranquillità;
  • - offrire ai bambini affetti da Eczema Atopico e pluriallergie alimentari, per i quali è necessario intraprendere diete molto restrittive, un supporto dietistico-dietologico, al fine di evitare squilibri nutrizionali;
  • - diffondere l’informazione e l’istruzione nell’ambito della classe medica e paramedica riguardo la patogenesi e la terapia dell’Eczema Atopico, avvalendosi di specifiche iniziative e di appositi supporti informativi (seminari, congressi, scritti, pubblicazioni scientifiche) e formativi;
  • - promuovere la ricerca scientifica sull’Eczema Atopico e sull’allergia alimentare, istituendo a tale scopo eventuali premi o borse di studio;
  • - promuovere i rapporti con altre associazioni o istituzioni nazionali ed internazionali aventi scopi e/o programmi analoghi o complementari ai propri;
  • - sensibilizzare il mondo politico e del Volontariato sociale al fine di ottenere per le famiglie dei bambini affetti da Eczema Atopico un aiuto economico da parte del S.S.N. o di altri Organismi e Fondazioni di solidarietà sociale;
  • - sensibilizzare le strutture pubbliche, amministrative e sanitarie al fine di migliorare l’assistenza ai soggetti affetti dalla malattia, quale più opportuno sostegno ai loro nuclei familiari;
  • - organizzare incontri, ritrovi, serate musicali e feste fra i Soci, Associati o Partecipanti;
  • - organizzare gite, soggiorni e vacanze per Soci, Iscritti, Associati o Partecipanti;
  • - pubblicare periodici e notiziari riguardanti l’attività associativa;
  • - realizzare propri audiovisivi, fotografie, gadget ed ogni altro materiale ed oggetto necessario al perseguimento degli scopi sociali, curandone la distribuzione;
  • - utilizzare siti Internet o strumenti multimediali affini.
L’Associazione può avvalersi di lavoratori autonomi o dipendenti. solo nei limiti stabiliti dalle vigenti norme di legge.
L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

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ARTICOLO 4 - SOCI L’Associazione riconosce la qualità di Socio a tutti coloro che partecipano alla vita associativa, accettano lo Statuto Sociale portando con continuità il loro contributo associativo, culturale ed economico. Tutti i Soci hanno poteri e responsabilità sociali, che potranno essere meglio precisati in eventuale apposito regolamento, costituiscono le assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione e godono dell’elettorato attivo e passivo.
Tutti i Soci, che abbiano raggiunto la maggiore età, esercitano diritto di voto. Ogni Socio può esprimere un solo voto. I Soci eleggono gli Organi Direttivi del Sodalizio, approvano e modificano Statuti e Regolamenti, approvano il rendiconto economico e finanziario annuale con l’esclusione di ogni limitazione in funzione della temporaneità della loro partecipazione alla vita associativa del Sodalizio.
I Soci, in numero indeterminato, sono suddivisi in:
  • SOCI FONDATORI - sono coloro che hanno promosso la costituzione dell’Associazione e compaiono nell’Atto Costitutivo
  • SOCI ORDINARI - sono i Soci che costituiscono l’Associazione, ne condividono le finalità e sono in regola con il versamento delle quote associative annuali. Essi eleggono gli Organi direttivi dell’Associazione, approvano e modificano Statuto e Regolamenti, approvano bilancio preventivo e consuntivo.
  • SOCI ONORARI - L’Assemblea dei Soci può conferire la qualifica di Socio Onorario a persone particolarmente benemerite, nonché ad insigni personalità che, per posizione sociale o culturale, possano onorare ed elevare con la loro presenza il prestigio dell’Associazione stessa.

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ARTICOLO 5 - PATRIMONIO Il patrimonio dell’Associazione è rappresentato da :
  • - contributi degli associati;
  • - contributi di privati;
  • - contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
  • - contributi di organismi nazionali ed internazionali;
  • - beni mobili e immobili acquisiti anche per effetto di liberalità e lasciti;
  • - rimborsi derivanti da convenzioni;
  • - entrate derivanti da attività commerciali e produttive direttamente connesse o accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse, nei limiti di cui al D.lgs.460/97 e successive modifiche e integrazioni.
  • - ogni altro bene divenuto di titolarità dell’Associazione stessa a qualunque titolo.
I versamenti effettuati all’Associazione sono a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione, neppure in caso di morte, di estinzione di recesso o di esclusione dall’Associazione, può essere restituito quanto versato alla Associazione. I versamenti non creano altri diritti di partecipazione e segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

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ARTICOLO 6 - DISTRIBUZIONE DI UTILI L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, salvo che la loro distribuzione o destinazione non siano imposte dalla legge.
L’eventuale avanzo di gestione annuale dovrà essere impiegato per la realizzazione delle finalità istituzionali o di attività a queste ultime direttamente connesse.

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ARTICOLO 7 - DOMANDA DI AMMISSIONE Per ottenere l’ammissione all’Associazione occorre:
  • a) presentare domanda alla segreteria dell’Associazione, compilando il modulo predisposto in ogni sua parte
  • b) accettare le norme del presente Statuto
  • c) versare la quota associativa secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.
L’Ammissione a Socio è subordinata all’accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio è insindacabile.

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ARTICOLO 8 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI La qualità di Socio dà diritto di frequentare i locali utilizzati dall’Associazione secondo le modalità stabilite nell’apposito regolamento, nonché di usufruire dei servizi dell’Associazione.

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ARTICOLO 9 - DECADENZA DEI SOCI L’appartenenza all’Associazione cessa:
- per recesso, che deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo;
- per esclusione, che è deliberata dal Consiglio Direttivo nei seguenti casi:
  • in caso di morosità nel pagamento della quota annuale, che persista per oltre sei mesi del successivo anno solare;
  • in caso di comportamenti incompatibili con le finalità dell’Associazione, tali da poter provocare danni morali o materiali all’Associazione stessa;
  • nel caso di inosservanza degli obblighi assunti ai sensi dell’atto costitutivo, dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni.

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ARTICOLO 10 - ANNO SOCIALE L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

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ARTICOLO 11 - ORGANI Gli organi dell’Associazione sono:
  • 1) l’Assemblea
  • 2) il Consiglio Direttivo
  • 3) il Presidente.
In relazione agli sviluppi dell’attività sociale, l’Associazione potrà istituire, come previsto dal precedente art. 2, con delibera del Consiglio Direttivo, apposite sedi o riferimenti in altre provincie italiane.
Ad essi sarà preposto un responsabile o comitato di responsabili o altro/i soggetto/i rappresentanti da designarsi comunque dal Consiglio Direttivo, con funzioni di promozione, organizzazione, coordinamento e sviluppo dell’attività dell’Associazione nell’ambito della Provincia cui è/sono preposto/i, e con facoltà di compiere gli atti e le operazioni inerenti e necessarie, secondo quanto determinato dal Consiglio Direttivo dell’Associazione nella delibera di preposizione.
Le strutture decentrate a livello territoriale costituiscono parte integrante dell’Associazione e non assumono pertanto una propria autonomia giuridica , neppure sotto il profilo patrimoniale ed amministrativo, dovendosi in ogni caso imputare ogni loro iniziativa ed attività direttamente all’Associazione stessa, ed essendo sempre sottoposti al controllo ed alla direttiva impartite dal Consiglio Direttivo attraverso apposito regolamento.

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ARTICOLO 12 - ASSEMBLEA L’Assemblea Generale dei Soci è il massimo Organo deliberativo dell’Associazione. Essa regola la vita associativa ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
La convocazione dell’Assemblea in sessione Ordinaria e Straordinaria può avvenire a mezzo comunicazione postale, telefonica o telematica o tramite avvisi affissi presso la Sede Sociale o di attività, con un preavviso minimo non inferiore a 10 giorni.
L’Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati ed, in seconda convocazione, è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero degli associati intervenuti.
L’Assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno due terzi degli associati ed, in seconda convocazione, è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero degli associati intervenuti.
Le assemblee ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti.

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ARTICOLO 13 -COMPITI DELL’ASSEMBLEA L’assemblea ordinaria :
  • 1) elegge i membri del Consiglio Direttivo;
  • 2) delibera sul programma dell’attività dell’Associazione;
  • 3) approva il bilancio o il rendiconto annuale;
  • 4) decide, se non prescritto dalla legge, di avvalersi o meno del Collegio dei Revisori dei Conti. Se lo ritiene utile o se imposto dalla legge provvederà alla elezione dei suoi componenti;
  • 5) delibera su ogni altro argomento sottopostole dal Consiglio Direttivo che non rientri nella competenza dell’Assemblea straordinaria.
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni statutarie, sullo scioglimento e sulla conseguente devoluzione del patrimonio sociale.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente.

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ARTICOLO 14 - CONSIGLIO DIRETTIVO Al Consiglio Direttivo spetta l’attuazione concreta dei fini sociali, esso è composto da cinque a sette membri, che durano in carica un quadriennio e nel proprio seno elegge il Presidente, il Vicepresidente e nomina, anche al di fuori dei suoi membri, il Segretario/Tesoriere.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte all’anno a straordinariamente quando lo ritenga opportuno il Presidente.
Il Consiglio Direttivo delibera validamente con l’intervento della metà più uno dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo può delegare alcune specifiche funzioni o incarichi al Presidente, a consiglieri, a soci o anche a terzi, determinando i limiti di tale delega.

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ARTICOLO 15 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO Il Consiglio Direttivo esercita le seguenti funzioni ed attribuzioni:
  • a) cura il raggiungimento dei fini per cui è stata costituita l’Associazione attraverso l’ordinaria amministrazione e, con l’esclusione dei compiti espressamente attribuiti all’Assemblea dal presente Statuto, la straordinaria amministrazione
  • b) attua le deliberazioni dell’Assemblea
  • c) delibera sulle domande di ammissione dei nuovi Soci
  • d) predispone il rendiconto economico e finanziario da presentare all’Assemblea riferendo sull’attività svolta e su quella in programma
  • e) stabilisce le quote che i Soci debbono versare annualmente
  • f) designa i collaboratori preposti alle varie attività
  • g) convoca l’Assemblea Ordinaria e le eventuali Assemblee Straordinarie
  • h) delibera sui provvedimenti disciplinari a carico dei Soci.

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ARTICOLO 16 - IL PRESIDENTE Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio e dispone del potere di firma sociale.
Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo e ne esegue le deliberazioni.
Il Presidente è responsabile del funzionamento dell’Associazione e degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto dell’Associazione stessa. Coordina lo svolgimento delle manifestazioni e dell’attività, firma la corrispondenza che impegna il Sodalizio.
In caso di assenza e/o impedimento è sostituito nelle sue funzioni dal Vicepresidente.

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ARTICOLO 17 - DURATA La durata dell’Associazione è illimitata. L’Associazione non potrà essere sciolta se non in base a specifica deliberazione dell’Assemblea degli Associati.

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ARTICOLO 18 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA Tutte le eventuali controversie tra gli Associati e tra questi e l’Associazione ed i suoi Organi, purché per legge possano formare oggetto di compromesso, saranno sottoposte con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Arbitri, due saranno nominati dalle parti, mentre il terzo sarà nominato dalle due parti d’accordo tra loro o, se in disaccordo, dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l’Associazione; essi giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura ed il loro giudizio sarà inappellabile, salvi i casi in cui la legge ne consenta l’impugnazione avanti l’autorità giudiziaria.

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ARTICOLO 19 - SCIOGLIMENTO Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea Generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria, con l’approvazione di almeno 4/5 dei Soci e, comunque, secondo le norme del Codice Civile.
In caso di scioglimento il Patrimonio dell’Associazione sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fine di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

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ARTICOLO 20 - NORMA FINALE Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto o altrimenti stabilito si fa rinvio alle Leggi vigenti in materia.
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